Indennizzi per le servitù venatorie: risarcimenti per gli agricoltori

img_42116_65923Per tutti coloro che fino ad oggi hanno subìto nei propri terreni la presenza dei cacciatori è arrivato il momento della riscossa, precisamente della riscossione di quanto gli è dovuto per legge. Dal Veneto la notizia della vittoria delle associazioni ambientaliste ed ora anche la Regione Marche dovrà pagare.

I proprietari terrieri e i conduttori di terreni agricoli che hanno sottoscritto un regolare contratto di affitto possono avvalersi dell’articolo 15, comma 1, della Legge 157 dell’11 febbraio 1992 per avere il rimborso. Un rimborso spettante per legge per gli ultimi 10 anni più gli interessi, equivalente a 682,00 euro ad ettaro di incolti, mareschi, pascoli, boschi cedui e fustaie, 1.023,00 euro ad ettaro di terreni seminativi o colture specializzate, 1.363,00 euro ad ettaro di terreni di vivai, coltivazioni di ortaggi e colture floricole.

In Veneto, dopo 3 anni, ci sono stati i primi pagamenti. Non sarà tra l’altro un esborso di soldi pubblici ma i rimborsi deriveranno dalle tasse di concessione regionale che pagano gli stessi cacciatori.

La legge è molto chiara: hanno diritto ad avere il contributo i proprietari e, nel caso di terreni in affitto, i conduttori di terreni utilizzabili a fini venatori.Non è affatto necessario che siano stati intrapresi o si vogliano intraprendere interventi di miglioramento ambientale o faunistico, in quanto il contributo è dovuto a prescindere da tali interventi.Tuttalpiù la legge stabilisce che sia eventualmente dovuto un contributo/indennizzo maggiore nel caso in cui siano effettuati interventi di miglioramento ambientale. E’ perciò sufficiente che il terreno sia incluso nella TASP (territorio agro silvo pastorale) e perciò nel piano faunistico venatorio (regionale o provinciale) come terreno utilizzabile a fini venatori, che non vi siano divieti di caccia (oasi di protezione o parco naturale o riserva naturale o fondo chiuso). Nel caso in cui il terreno sia incluso in azienda faunistico venatoria, è dovuto, invece, un contributo/indennizzo direttamente da parte del titolare dell’azienda. In questo caso, ancorché sul fondo sia possibile esercitare la caccia, l’indennizzo andrà richiesto al titolare dell’azienda.

E’ evidente anche la colpevole negligenza delle Regioni che in tutti questi anni, dal 1992, hanno incassato le tasse dei cacciatori e non hanno affatto dato applicazione all’articolo 15 della legge 157, e neanche l’hanno fatto le Province che con le successive leggi regionali erano state delegate ad erogare tale contributo. Alla fine il risultato è che tutti i proprietari di terra ed i conduttori agricoli italiani sono costretti da oltre 20 anni a mettere obbligatoriamente i terreni a disposizione dei cacciatori senza ottenere in cambio il pagamento del contributo previsto dalla legge dello Stato.

Gli indennizzi, annuali, per ettaro, aggiornati con indice ISTAT (quindi oggi più elevati di quelli stabiliti dalla legge regionale del 2007) sono per la precisione seguenti: € 51,65/ha per incolti, mareschi, pascolo, bosco ceduo o fustaie;€ 77,47/ha per terreni seminativi, asciutti o irrigui, o colture specializzate;€ 103,29/ha per vivai, coltivazioni di ortaggi, colture floricole.

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